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D.Lvo 18/05/2001 n. 228Art. 11. Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni. 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto. 3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente Decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. 4. All'articolo 11 della Legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni"; b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.". 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente Decreto. Art. 12. Operazioni fondiarie dell'ISMEA 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della Legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della Legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposi- zioni della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Art. 13. Distretti rurali e agroalimentari di qualità 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari. Capo III Rapporti con le pubbliche amministrazioni Art. 14. Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. 2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. 3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Art. 15. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata. Capo IV Rafforzamento della filiera agroalimentare Art. 16. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli 1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese: a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente Decreto; c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b) . Art. 17. Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli 1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati. 2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato. 3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai soggetti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla Circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto. Art. 18. Promozione dei processi di tracciabilità - omissis- Art. 19. Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare - omissis - Art. 20. Istituti della concertazione - omissis - Art. 21. Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità 1. Fermo quanto stabilito dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo Decreto legislativo n. 22 del 1997; b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato Decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del Decreto legislativo n. 389 del 1997. Art. 22. Sorveglianza rinforzata - omissis - Art. 23. Prodotti di montagna - omissis - Art. 24. Indicatori di tempo e temperatura - omissis - Art. 25. Organizzazioni interprofessionali 1. All'articolo 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che" sono sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361"; b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli"; c) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal Decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto. 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali. 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimità' degli associati interessati al prodotto. 2-quater. Con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: |
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